Il rinnovo del marchio deve essere effettuato entro la scadenza del decimo anno, intesa come ultimo giorno del mese di deposito. Qualsiasi deposito si perfeziona con il pagamento della tassa e la data effettiva del deposito è la data di pagamento della tassa; la tassa del deposito del rinnovo della domanda deve essere pagata entro la scadenza.Si può presentare una domanda di rinnovo di un marchio già da 12 mesi prima della sua scadenza. Si considera come data di scadenza del decennio l’ultimo giorno del mese della data di deposito originaria. Si può rinnovare con un ritardo fino a 6 mesi pagando la mora. Oltre questa data il marchio non più è rinnovabile e va presentata una nuova domanda di Marchio-primo deposito La data da cui decorre la validità del rinnovo è la data di scadenza della registrazione precedente. (vedi FAQ: Da quando inizia la tutela del marchio? Risposte alle domande più frequenti – Caratterische del marchio) Il marchio deve essere identico a quello che si rinnova. Non si possono apportare modifiche: non si può cambiare la grafica e non si possono aumentare le classi.L’unica operazione possibile in sede di rinnovo è la riduzione delle classi; insieme alla domanda di rinnovo deve essere presentata istanza di limitazione nella quale si indicano le classi per cui viene chiesto il rinnovo (senza menzionare quelle per cui non si rinnova)
Rinnovo valido solo dopo verifica assenza modifiche
la domanda di rinnovo è soggetta a esame di verifica di regolarità volta ad accertare che non siano state apportate modifiche; l’iter d’esame di rinnovazione della domanda di marchio non prevede la procedura di opposizione. al momento della presentazione della domanda di rinnovo è possibile procedere a limitazione per classi e/o prodotti se al momento del rinnovo di un marchio sono cambiate delle circostanze rispetto a quelle del primo deposito (ad esempio sono cambiati i titolari, o è cambiato il domicilio elettivo) occorre fornire i dati aggiornati; se è cambiato il titolare, ma non era stata presentata la trascrizione, va allegata copia dell’atto di cessione. la durata di un marchio registrato varia a seconda delle normative vigenti nei territori di riferimento; nella maggior parte dei casi è di dieci anni calcolati a decorrere dalla data di deposito o di registrazione del marchio ed è rinnovabile potenzialmente all’infinito per successivi consecutivi periodi.in particolare, nel caso del marchio italiano e del marchio dell’unione europea, il decennio decorre dalla data di deposito della relativa domanda di registrazione, diversamente dal marchio internazionale per il quale invece la durata dei dieci anni è calcolata a partire dalla data di registrazione .spetta al titolare del marchio, prima della scadenza del titolo, decidere se rinnovare o meno il proprio diritto, sapendo che, in difetto di rinnovazione, il titolo decadrà definitivamente mentre, volendolo mantenere in vita, sarà necessario depositare appropriata istanza di rinnovo del marchio presso l’ufficio marchi di competenza.
Dove depositare domanda di rinnovo
In Italia la domanda per rinnovare un marchio può essere depositata all’UIBM (direttamente o tramite le Camere di Commercio) già nei 12 mesi prima della sua scadenza (entro i dodici mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso (articolo 227 CPI)) dietro versamento delle tasse ufficiali previste oppure nei 6 mesi successivi al mese di scadenza dietro il pagamento di una tassa addizionale di mora oltre alle tasse ufficiali previste. Oltre tale termine, il marchio non sarà più rinnovabile; l’unica alternativa per cercare di mantenere tutela su quel segno sarà il rideposito del marchio.
Link Utili:
Una definizione dell’argomento Marchio data dalla famosa enciclopedia on line.(Wikipedia)