Legittimati a registrare un nuovo marchio nazionale a norma, sono tutti coloro che lo utilizzano o si propongono di utilizzarlo nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di altre imprese di cui abbiano il controllo o che ne facciano uso con il loro consenso. Sono, dunque, legittimati anche coloro che si propongono di utilizzare il marchio in un momento successivo La registrazione, peraltro, non è riservata solamente a chi svolge attività d’impresa. Anche le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni possono ottenere la registrazione di un marchio anche avente a “oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio”, con l’avvertenza che in tal caso i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali pregressi disavanzi dell’ente La domanda di registrazione di marchio deve contenere l’identificazione del richiedente e, se vi sia, del mandatario l’eventuale rivendicazione della priorità unionista (su cui ci siamo già soffermati sopra ) o della data da cui decorrono gli effetti della domanda in caso di trasformazione di precedente domanda UE o di registrazione internazionale.
Marchi da internazionale a Nazionale
Sia il sistema comunitario che quello internazionale prevedono, infatti, la possibilità di trasformare una registrazione UE o internazionale in una domanda di marchio nazionale, che viene in tal modo a beneficiare della stessa data di deposito o, come si suol dire, della stessa priorità della registrazione UE o internazionale originaria la riproduzione grafica del marchio l’elenco dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all’Accordo di Nizza. Quando vi sia un mandatario, alla domanda deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’art. 201 c.p.i. Per la domanda di registrazione del marchio collettivo, oltre ai documenti di cui sopra, deve essere allegata alla domanda anche copia dei regolamenti concernenti l’uso dei marchio (art. 157 c.p.i.). Per la trattazione del marchio collettivo v. infra. Divisione della domanda di registrazione di marchio ■ art. 158 c.p.i. Ogni domanda deve avere ad oggetto un solo marchio. Se la domanda riguarda più marchi, l’UIBM invita l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
Individuare e descrivare i marchi da brevettare
Quando la domanda di registrazione abbia ad oggetto più prodotti o servizi, il richiedente può dividerla in più domande parziali, nelle quali siano ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti tre casi prima della decisione dell’ufficio relativo alla registrazione del marchio durante ogni procedura di opposizione alla decisone dell’ufficio di registrazione del marchio durante ogni procedura di ricorso contro la decisone di registrare il marchio Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità (art. 158, comma 4 c.p.i.).
Link Utili:
Una definizione dell’argomento Marchio data dalla famosa enciclopedia on line.(Wikipedia)